Curriculum

Incarichi professionali di Gianfranco Rienzi

DAL 21 GIUGNO 2012 AL 03 OTTOBRE 2018
Sindaco effettivo della Società “A.G.P. Alberghi Gestione Propria S.p.A.”, operante nel settore alberghiero.

DAL 12 OTTOBRE 2010Revisore Contabile Rotary Firenze Nord anno rotariano 2011/2012

DAL 12 GENNAIO 2010
Sindaco supplente del Collegio Sindacale della società “I Medicei SRL” con sede in Montelupo Fiorentino (FI), esercente l’attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti gastronomici.

DAL 24 FEBBRAIO 2009 AL 9 NOVEMBRE 2009
Presidente del Collegio Sindacale diella “CDM GROUP SPA” con sede in Capannori –
Loc. Salanetti (LU), esercente l’attività principale di assunzione e gestione di partecipazioni societarie di qualsiasi natura, prevalentemente nel settore delle cartiere.

DAL 24 FEBBRAIO 2009 AL 26 GENNAIO 2010
Presidente del Collegio Sindacale della “CDM PAPER GROUP SPA” con sede in Villa
Basilica – Loc. Prancando (LU), avente ad oggetto l’attività di produzione, lavorazione e commercializzazione della carta in genere, trasformata e non.

DAL 24 FEBBRAIO 2009 AL 22 LUGLIO 2010
Presidente del Collegio Sindacale della “CARTIERA DELLA MADONNINA SPA” con
sede in Villa Basilica – Loc. Prancando (LU), avente ad oggetto l’attività di produzione, lavorazione e commercializzazione della carta in genere, trasformata e non.

DAL 26 FEBBRAIO 2008
Presidente del Collegio dei Revisori del Consiglio Regionale Toscano dell’UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI e dell’I.RI.FO.R. Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Consiglio Regionale Toscana Onlus.

DAL 26 FEBBRAIO 2008
Presidente del Collegio dei Revisori della Sezione Provinciale di Firenze dell’UNIONE
ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI e dell’I.RI.FO.R. Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione Sezione Provinciale di Firenze Onlus.

DAL 3 MAGGIO 2007 AL 30 GIUGNO 2011
Sindaco Revisore del Collegio Sindacale del consorzio CO.FI.D.I. Firenze, nomina disposta con Assemblea generale ordinaria dei soci del 02/05/2007, operante nel settore finanziario per il rilascio di garanzie consortili per i finanziamenti alle imprese.

DAL 21 LUGLIO 2006 AL 4 SETTEMBRE 2009
Sindaco Revisore del Comune di Firenze (nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 10/07/2006).

DAL 28 DICEMBRE 2005 AL 31 DICEMBRE 2008
Sindaco Revisore del Comune di Scandicci FI (nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 155 del 28/12/2005) .

DALL’OTTOBRE 2005
Sindaco Revisore dell’associazione “Firenze in Movimento”, associazione culturale per
la tutela de i diritti dei cittadini residenti nel comune di Firenze.

DAL 27 APRILE 2004 AL 23 APRILE 2009
Sindaco Revisore della società “Vecofin S.p.A.” con sede in Milano, operante nel settore
finanziario e del credito al consumo, licenziataria per l’Italia del marchio commerciale
“Cofidis”, iscritta all’Ufficio Italiano dei Cambi al n. 16785 (nomina disposta con
Assemblea ordinaria dei soci del 30/04/2003).

DALL’11 AGOSTO 2004
Sindaco supplente del Collegio dei Revisori dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Firenze (nomina disposta con decreto del Presidente del
Consiglio regionale n. 10 dell’11 agosto 2004).

DAL 30 DICEMBRE 2003 AL 22 SETTEMBRE 2006
Presidente della società “Vir.Fin. S.a.s.” con sede in Firenze, esercente l’attività di
servizi al credito per conto terzi, imprese e privati, concessionaria del consorzio di
garanzia CO.FI. D.I. della Confcommercio, iscritta all’Ufficio Italiano dei Cambi al n.
22543 dal 28/07/2003.

DAL 16 MAGGIO 2000 AL 30 GIUGNO 2006
Sindaco Revisore del Comune di Bagno a Ripoli (nominato con delibera del Consiglio
Comunale n. 59 del 16/05/2000).

DALL’11 DICEMBRE 1998 AL 30 GIUGNO 2005
Sindaco Revisore dell’Associazione “U. Alberici” – ONLUS di Firenze, con sede in
Firenze, via Roma n.1, ente morale promossa dal Dott. U. Alberici notaio e deputato del Regno d’Italia.

DAL 10 MARZO 1998 AL 31 DICEMBRE 2000
Sindaco Revisore del Collegio Sindacale della società “Pamafin S.p.a.” con sede in
Castelfranco di Sopra (AR), esercente l’attiva di produzione e commercio all’ingrosso e
al dettaglio di mobili, cornici e complementi di arredamento in genere.

DAL 1 SETTEMBRE 1996 AL 31 MARZO 2002
Socio al 35% e membro del Consiglio di Amministrazione della società “Elvitha S.r.l.”
con sede in Milano, costituita per procedere all’acquisizione di 187 appartamenti ad uno civile abitazione, 36 box auto e 12 fondi ad uso commerciale su strada in via Pellegrino Rossi n. 80. Operazione formalizzata nell’anno in cui la Legge Regionale del 15 luglio 1996 promuoveva il recupero a fini abitativi dei sotto tetti ed in virtù della quale la società edificava 4800 mq. di mansarde. Operazione meglio descritta in una intervista rilasciata dal socio Rienzi, nonché commercialista incaricato, sul settimanale di fisco e finanza diffuso all’epoca in tutta la Regione Lombardia.

DAL 2 GIUGNO 1995 AL 29 SETTEMBRE 2008
Direttore commerciale della società “Gihada S.a.s.” con sede in Firenze avente come
oggetto la gestione di patrimoni immobiliari propri e di terzi.

DALL’APRILE 1994 A TUTTO IL 1997
Segretario Nazionale di “Italiaimpresa”, associazione con sede a Firenze, composta da
oltre 3700 iscritti su tutto il territorio nazionale ed avente come scopo la tutela giuridica
ed economica delle aziende nei confronti della Pubblica Amministrazione in generale,

Titolare, fin dal 1995, dello Studio Professionale Rienzi & Associati con sede in Firenze,
che vede al suo interno la collaborazione di ragionieri, dottori commercialisti, avvocati,
consulenti del lavoro, oltre diverse collaborazioni tecniche esterne.

ORDINI ED ALBII
1994 Iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, n. 49476, decreto del
12/04/1995, G.U. n. 31 bis del 21/04/95.

1990 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al
numero 656/A (già n. 691 del Collegio dei Ragionieri del Circondario di Firenze) dal 03
luglio 1990.

Nuova Rappresentanza Legale in ArchimediA Srl

Gianfranco Rienzi acquisisce la rappresentanza legale della società di servizi ArchimediA Srl, specializzata nel campo delle consulenze fiscali e legali in ambito societario. E’ quanto emerge da una nota prodotta dalla stessa società in Maggio 2019. Gianfranco Rienzi era già senior partner di ArchimediA Srl, gestendo nella sede di Firenze un affiatato team di consulenti fiscali e legali con lunga esperienza. ArchimediA attribuisce la rappresentanza legale al suo numero uno in materia di team management e di esperienze di successo ricavate nel settore degli investimenti immobiliari a reddito. 

In una dichiarazione, rilasciata a mezzo internet, Rienzi ribadiva la soddisfazione riscossa dalla nuova rappresentanza legale in ArchimediA e sottolineava che “i servizi di ArchimediA manterranno un alto livello di specializzazione negli ambiti dell’assistenza fiscale, delle consulenze per la finanza agevolata, nella revisione dei conti e nella pianificazione dei progetti imprenditoriali nel campo immobiliare”. Sia per i privati che per le imprese, continua Rienzi, “forniremo assistenza completa nelle fasi di gestione dei processi aziendali e manterremo alta la formazione dei nostri consulenti dedicati alle fusioni, acquisizioni, scissioni, conferimenti e affitti d’azienda”. La mission di ArchimediA, come scritto sul sito internet, resta quella di fornire soluzioni su misura ed agire esclusivamente negli interessi dei propri clienti, puntando sull’integrazione dei servizi. “Al cliente forniamo indicazioni sugli aspetti legali, contabili e fiscali e cerchiamo di trasmettere l’importanza dell’integrazione di questi aspetti all’interno dei nostri servizi di consulenza. Il mercato nel quale operiamo è in continua evoluzione e la capacità di sapersi adattare all’ideazione e alla progettazione di servizi “su misura” è diventata fondamentale”. 

Di Gianfranco Rienzi siamo a conoscenza delle numerose esperienze nel campo degli investimenti immobiliari di successo. Leggendo alcuni approfondimenti su internet, troviamo la sua firma in diversi contributi editoriali, per lo più riguardanti il business immobiliare e le novità sulle leggi fiscali in Italia e nel mondo. “E’ un mondo che mi affascina e per il quale non smetto mai di informarmi, soprattutto dal punto di vista legislativo e fiscale. Un tempo “investire sul mattone” significava “guadagno sicuro”; oggi non è più così. Si lavora, prima di tutto, per rientrare dell’investimento e, in un secondo momento, per trarre profitto nel medio periodo”. 

Potete contattare ArchimediA Servizi di Gianfranco Rienzi attraverso i riferimenti che trovate sul sito: https://www.archimediaservizi.it

Legge 290/2018 per procedure di pignoramento

Con il D.Lgs. del 15 dicembre 2018, n.135, convertito in Legge n.290/2018 e recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (il cosiddetto “Decreto Semplificazione”), il Governo Conte ha apportato importanti modifiche al regime previsto in materia di esecuzione forzata e, in particolare, agli articoli del Codice di Procedura Civile che ne regolano sotto alcuni aspetti l’iter (artt. 495, 560 e 569 c.p.c.).

La riforma delle procedure esecutive si è concentrata, innanzitutto, sull’istituto della conversione del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c.: sebbene già la precedente formulazione riconoscesse al debitore pignorato la facoltà di evitare l’esecuzione del pignoramento attraverso la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro (comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre a quelle di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori eventualmente intervenuti), da depositare presso la cancelleria del Tribunale, con l’attuale formulazione è stato ridotto il quantum da versare a titolo di conversione (da un quinto a un sesto della somma complessivamente dovuta al creditore procedente), così favorendo la posizione più debole nella procedura esecutiva. Tuttavia, per non incorrere nell’ingiusta costrizione dei diritti spettanti al creditore procedente (o ai creditori, qualora siano intervenuti), se il pignoramento ha per oggetto beni immobili o mobili, il giudice può altresì disporre, in presenza di giustificati motivi, che la somma determinata per la conversione sia corrisposta dal debitore ratealmente, entro il termine massimo di quarantotto mesi (anziché trentasei, come nella precedente formulazione); infine, qualora si verifichi un ritardo nei pagamenti dilazionati di almeno 30 giorni (e non più 15) le somme eventualmente già versate entreranno a far  parte del complesso dei beni pignorati.

Ma le novità del Decreto Semplificazione non si limitano a questo.

Nell’ipotesi in cui il debitore pignorato vanti un credito (certificato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica per il rilascio delle certificazioni) nei confronti della Pubblica Amministrazione per un importo pari o superiore al debito, a norma del novato art. 560, comma III, c.p.c., con decreto di cui all’articolo 586 c.p.c. il giudice dispone il rilascio dell’immobile per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Come appena visto, le modifiche apportate all’art. 560 c.p.c. si concentrano in particolar modo sul terzo comma, lasciando in pratica invariata la precedente disciplina (come modificata dalla precedente riforma del 2016, con D. L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119) dettata per minimizzare i tempi di esecuzione degli sfratti immobiliari e consentire alle banche creditrici di procedere alla vendita degli immobili in tempi brevissimi.

Nonostante gli sforzi del Legislatore, la disciplina riformata è ancora lontana dal combattere del tutto il fenomeno dei cosiddetti “crediti deteriorati” (anche detti N.P.L., Non Performing Loans), ovvero delle somme spettanti alla Banche creditrici, il cui ammontare si aggira intorno ai settanta miliardi di Euro, al netto delle svalutazioni già effettuate. Sebbene una buona parte di essi sia garantita (da pegni o ipoteche), l’attività di recupero effettivo di tali somme appare ardua e impegnativa; nemmeno i 7 anni di tempo assegnati – seppur non ancora in via ancora definitiva – dalla BCE per coprire questi crediti ad alto rischio rischiano di essere sufficienti per recuperare il maggiore valore possibile.

Revisori dei conti degli Enti locali: i compensi aumentano

Un recente decreto del Ministero dell’Interno ha stabilito l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso per i revisori dei conti degli Enti Locali aumentandoli del doppio: un + 20,3% per il tasso di inflazione ed un +30% per gli enti più grandi. L’aggiornamento arriva a distanza di quasi 15 anni dall’ultimo, datato 2 aprile 2005 e porta con sé diverse novità stabilite di concerto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia. Vediamo nel dettaglio cosa comporta il decreto.

Compensi adeguati per l’inflazione

Il decreto stabilisce innanzitutto il compenso base annuo lordo massimo spettante ad ogni revisore dei conti di Comuni e Province per ciascuna fascia demografica. I tetti di compenso sono stati aggiornati tenendo conto del tasso di inflazione registrato nel corso degli anni a partire dall’ultimo aggiornamento del 2005. L’aumento del compenso è stato aumentato per questo aspetto del 20,3% Di seguito la tabella riportante gli importi stabiliti dal decreto 2 aprile 2005:

COMUNIImporto
a)  comuni con meno di 500 abitanti2.060
b)  comuni da 550 a 999 abitanti2.640
c)  comuni da 1.000 a 1.999 abitanti3.450
d)  comuni da 2.000 a 2.999 abitanti5.010
e)  comuni da 3.000 a 4.999 abitanti5.900
f)  comuni da 5.000 a 9.999 abitanti6.490
g)  comuni da 10.000 a 19.999 abitanti8.240
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti10.020
i)  comuni da 60.000 a 99.999 abitanti11.770
l)  comuni da 100.000 a 249.999 abitanti13.560
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti15.310
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre17.680
Province:Importo
a)  province sino a 400.00 abitanti15.310
b)  province con oltre 400.00 abitanti17.680

Aumento per maggior compiti

Oltre al tasso di inflazione è stato preso come riferimento anche l’aumento dei compiti attribuiti ai revisori dei conti di Enti con popolazione superiore ai 5mila abitanti. Per questa particolare fascia, il tetto massimo di compenso è stato aumentato del 30% proprio per tener conto dei compiti in più da sostenere da parte del legislatore e della maggiore complessità contabile degli Enti demograficamente più grandi.

Come viene maggiorato il compenso

Il compenso base del revisore dei conti può essere maggiorato nelle seguenti modalità:

  • sino ad un massimo del 10% per Enti che hanno una spesa corrente annuale pro-capite che risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica
  • sino ad un massimo del 10% per Enti che hanno una spesa investimenti annuale pro-capite superiore alla media nazionale per fascia demografica

Entrambe le maggiorazioni (per inflazione e aumento compiti) sono cumulabili tra loro ma non c’è effetto retroattivo. Inoltre il compenso può essere ulteriormente aumentato

  • quando i revisori dei conti esercitano le proprie funzioni anche nei riguardi delle istituzioni dell’Ente (fino al 10% per ogni istituzione per un totale complessivo del 30%)
  • fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate

I limiti massimi del compenso sono intesi al netto dell’IVA.

Revisioni Legali: Novità Pagamenti Elettronici

Sul sito ufficiale del Governo sono state divulgate le ultime news circa la Revisione Legale, con informazioni importanti che riguardano in particolare la formazione dei Revisori Legali. Innanzitutto, è stato fissata al 31 gennaio 2019 il termine ultimo per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2019. L’importo è stato fissato in 26,85 euro, ed è stato determinato direttamente dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2016. Come effettuare questo pagamento? Il sistema pagoPA®, offre gli strumenti di pagamento elettronico che sono resi disponibili direttamente sul sito web della revisione legale. Un’alternativa di pagamento può essere reperita presso intermediari autorizzati. Per quanto riguarda la formazione dei Revisori Legali per gli anni 2017 e 2018, ecco cosa dice la legge: in conformità con l’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e alle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze, dal 1 gennaio 2019 non è possibile assolvere l’obbligo formativo in relazione agli anni 2017 e 2018. L’attribuzione dei crediti in relazione all’anno 2019, laddove non ancora utilizzati, sarà possibile solo al completamento dei corsi. Sul sito del Governo inoltre, è stato divulgato il Codice Etico dei principi di deontologia professionale. Nel Codice si possono apprendere quelle che sono le inviolabili regole di riservatezza e la corretta applicazione del segreto professionale da parte del Revisore legale dei Conti. Il documento è così strutturato: è presente una introduzione, il Glossario e il corpo dei principi. Tale Codice Etico, deve essere applicato dalla entrata in vigore degli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi che hanno avuto inizio nel corso dell’anno 2019. E’ stata inoltre completata, a seguito dell’inserimento dell’ultimo modulo, l’offerta formativa proposta dal Mef riferita alla formazione a distanza, che permette quindi di raggiungere il numero di crediti necessari per il pieno adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 5 del Disegno legislativo 39/2010. Per quanto riguarda l’esame di idoneità professionale per l’esercizio della Revisione Legale, è stato pubblicato il diario delle prove scritte relative. I riferimenti si possono trovare sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 83 del 19 ottobre 2018.