Legge 290/2018 per procedure di pignoramento

Con il D.Lgs. del 15 dicembre 2018, n.135, convertito in Legge n.290/2018 e recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (il cosiddetto “Decreto Semplificazione”), il Governo Conte ha apportato importanti modifiche al regime previsto in materia di esecuzione forzata e, in particolare, agli articoli del Codice di Procedura Civile che ne regolano sotto alcuni aspetti l’iter (artt. 495, 560 e 569 c.p.c.).

La riforma delle procedure esecutive si è concentrata, innanzitutto, sull’istituto della conversione del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c.: sebbene già la precedente formulazione riconoscesse al debitore pignorato la facoltà di evitare l’esecuzione del pignoramento attraverso la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro (comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre a quelle di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori eventualmente intervenuti), da depositare presso la cancelleria del Tribunale, con l’attuale formulazione è stato ridotto il quantum da versare a titolo di conversione (da un quinto a un sesto della somma complessivamente dovuta al creditore procedente), così favorendo la posizione più debole nella procedura esecutiva. Tuttavia, per non incorrere nell’ingiusta costrizione dei diritti spettanti al creditore procedente (o ai creditori, qualora siano intervenuti), se il pignoramento ha per oggetto beni immobili o mobili, il giudice può altresì disporre, in presenza di giustificati motivi, che la somma determinata per la conversione sia corrisposta dal debitore ratealmente, entro il termine massimo di quarantotto mesi (anziché trentasei, come nella precedente formulazione); infine, qualora si verifichi un ritardo nei pagamenti dilazionati di almeno 30 giorni (e non più 15) le somme eventualmente già versate entreranno a far  parte del complesso dei beni pignorati.

Ma le novità del Decreto Semplificazione non si limitano a questo.

Nell’ipotesi in cui il debitore pignorato vanti un credito (certificato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica per il rilascio delle certificazioni) nei confronti della Pubblica Amministrazione per un importo pari o superiore al debito, a norma del novato art. 560, comma III, c.p.c., con decreto di cui all’articolo 586 c.p.c. il giudice dispone il rilascio dell’immobile per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Come appena visto, le modifiche apportate all’art. 560 c.p.c. si concentrano in particolar modo sul terzo comma, lasciando in pratica invariata la precedente disciplina (come modificata dalla precedente riforma del 2016, con D. L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119) dettata per minimizzare i tempi di esecuzione degli sfratti immobiliari e consentire alle banche creditrici di procedere alla vendita degli immobili in tempi brevissimi.

Nonostante gli sforzi del Legislatore, la disciplina riformata è ancora lontana dal combattere del tutto il fenomeno dei cosiddetti “crediti deteriorati” (anche detti N.P.L., Non Performing Loans), ovvero delle somme spettanti alla Banche creditrici, il cui ammontare si aggira intorno ai settanta miliardi di Euro, al netto delle svalutazioni già effettuate. Sebbene una buona parte di essi sia garantita (da pegni o ipoteche), l’attività di recupero effettivo di tali somme appare ardua e impegnativa; nemmeno i 7 anni di tempo assegnati – seppur non ancora in via ancora definitiva – dalla BCE per coprire questi crediti ad alto rischio rischiano di essere sufficienti per recuperare il maggiore valore possibile.

Revisori dei conti degli Enti locali: i compensi aumentano

Un recente decreto del Ministero dell’Interno ha stabilito l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso per i revisori dei conti degli Enti Locali aumentandoli del doppio: un + 20,3% per il tasso di inflazione ed un +30% per gli enti più grandi. L’aggiornamento arriva a distanza di quasi 15 anni dall’ultimo, datato 2 aprile 2005 e porta con sé diverse novità stabilite di concerto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia. Vediamo nel dettaglio cosa comporta il decreto.

Compensi adeguati per l’inflazione

Il decreto stabilisce innanzitutto il compenso base annuo lordo massimo spettante ad ogni revisore dei conti di Comuni e Province per ciascuna fascia demografica. I tetti di compenso sono stati aggiornati tenendo conto del tasso di inflazione registrato nel corso degli anni a partire dall’ultimo aggiornamento del 2005. L’aumento del compenso è stato aumentato per questo aspetto del 20,3% Di seguito la tabella riportante gli importi stabiliti dal decreto 2 aprile 2005:

COMUNIImporto
a)  comuni con meno di 500 abitanti2.060
b)  comuni da 550 a 999 abitanti2.640
c)  comuni da 1.000 a 1.999 abitanti3.450
d)  comuni da 2.000 a 2.999 abitanti5.010
e)  comuni da 3.000 a 4.999 abitanti5.900
f)  comuni da 5.000 a 9.999 abitanti6.490
g)  comuni da 10.000 a 19.999 abitanti8.240
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti10.020
i)  comuni da 60.000 a 99.999 abitanti11.770
l)  comuni da 100.000 a 249.999 abitanti13.560
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti15.310
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre17.680
Province:Importo
a)  province sino a 400.00 abitanti15.310
b)  province con oltre 400.00 abitanti17.680

Aumento per maggior compiti

Oltre al tasso di inflazione è stato preso come riferimento anche l’aumento dei compiti attribuiti ai revisori dei conti di Enti con popolazione superiore ai 5mila abitanti. Per questa particolare fascia, il tetto massimo di compenso è stato aumentato del 30% proprio per tener conto dei compiti in più da sostenere da parte del legislatore e della maggiore complessità contabile degli Enti demograficamente più grandi.

Come viene maggiorato il compenso

Il compenso base del revisore dei conti può essere maggiorato nelle seguenti modalità:

  • sino ad un massimo del 10% per Enti che hanno una spesa corrente annuale pro-capite che risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica
  • sino ad un massimo del 10% per Enti che hanno una spesa investimenti annuale pro-capite superiore alla media nazionale per fascia demografica

Entrambe le maggiorazioni (per inflazione e aumento compiti) sono cumulabili tra loro ma non c’è effetto retroattivo. Inoltre il compenso può essere ulteriormente aumentato

  • quando i revisori dei conti esercitano le proprie funzioni anche nei riguardi delle istituzioni dell’Ente (fino al 10% per ogni istituzione per un totale complessivo del 30%)
  • fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate

I limiti massimi del compenso sono intesi al netto dell’IVA.

Revisioni Legali: Novità Pagamenti Elettronici

Sul sito ufficiale del Governo sono state divulgate le ultime news circa la Revisione Legale, con informazioni importanti che riguardano in particolare la formazione dei Revisori Legali. Innanzitutto, è stato fissata al 31 gennaio 2019 il termine ultimo per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2019. L’importo è stato fissato in 26,85 euro, ed è stato determinato direttamente dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2016. Come effettuare questo pagamento? Il sistema pagoPA®, offre gli strumenti di pagamento elettronico che sono resi disponibili direttamente sul sito web della revisione legale. Un’alternativa di pagamento può essere reperita presso intermediari autorizzati. Per quanto riguarda la formazione dei Revisori Legali per gli anni 2017 e 2018, ecco cosa dice la legge: in conformità con l’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e alle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze, dal 1 gennaio 2019 non è possibile assolvere l’obbligo formativo in relazione agli anni 2017 e 2018. L’attribuzione dei crediti in relazione all’anno 2019, laddove non ancora utilizzati, sarà possibile solo al completamento dei corsi. Sul sito del Governo inoltre, è stato divulgato il Codice Etico dei principi di deontologia professionale. Nel Codice si possono apprendere quelle che sono le inviolabili regole di riservatezza e la corretta applicazione del segreto professionale da parte del Revisore legale dei Conti. Il documento è così strutturato: è presente una introduzione, il Glossario e il corpo dei principi. Tale Codice Etico, deve essere applicato dalla entrata in vigore degli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi che hanno avuto inizio nel corso dell’anno 2019. E’ stata inoltre completata, a seguito dell’inserimento dell’ultimo modulo, l’offerta formativa proposta dal Mef riferita alla formazione a distanza, che permette quindi di raggiungere il numero di crediti necessari per il pieno adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 5 del Disegno legislativo 39/2010. Per quanto riguarda l’esame di idoneità professionale per l’esercizio della Revisione Legale, è stato pubblicato il diario delle prove scritte relative. I riferimenti si possono trovare sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 83 del 19 ottobre 2018.